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Vecchio 19-09-2007, 10.11.15
marco.M marco.M non č connesso
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marco.M is on a distinguished road
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Quindi mi sembra di capire che per il rispetto del principio della mutualitā prevalente devono essere rtispettate tutte e tre le condizioni elencate nell'articolo 2512m c.c. Nel mio caso, pertanto, tenuto conto che l'attivitā (parrucchiere) viene svolta a favore di clienti terzi e non solo a favore dei soci, non posso usufruire delle agevolazioni fiscali. In riferimento al divieto di conocrrenza (art. 2527 co. 2) stavo valutando la possibilitā di inserire apposita clausola nello statuto sociale. E' una strada percorribile?
Un saluto
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