Oggetto: Articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Prime modalità applicative.
Il Decreto Legge 262/2006, convertito nella Legge 286/2006, all'art. 2 comma 9 ha apportato importanti modifiche al DPR 602/73, introducendo l'art. 48 bis con in quale si stabilisce che:
"Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".
La legge citata prevede inoltre che, con specifico regolamento da adottarsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione di questa disposizione.
In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta già due volte con le circolari n.ri 28 e 29 rispettivamente del 3 agosto e del 4 settembre 2007. La Ragioneria, con la prima circolare n. 28, ha statuito la attuabilità e cogenza dell’obbligo ed ha indicato, in assenza del previsto regolamento di attuazione, l’unica strada percorribile, ovvero un'apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario, che attesti l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla norma in esame. Il Servizio Finanziario ha quindi predisposto il modello di dichiarazione sostitutiva (disponibile in formato Word all’indirizzo web:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I...gosto-2007.doc).
Il modello è ad oggi, circolare n. 29, l'unico strumento idoneo ad acclarare l’esistenza di eventuali inadempimenti, al fine di rispondere alle esigenze di efficacia dell’azione amministrativa. Le autocertificazioni dovranno essere verificate, anche a campione, dopo che sarà stato emanato il regolamento attuativo. La novità introdotta con la circolare n. 29 è prevista nel caso di pagamenti periodici (ad esempio contratti di locazione, di somministrazione sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative, di appalto di servizi). Si prevede, infatti, di richiedere il rilascio di una sola dichiarazione iniziale (diversamente dal termine di durata di 20 giorni delle dichiarazioni previsto dalla circolare n. 28), con l’impegno dell’interessato a comunicare tempestivamente le variazioni successive (in proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva può essere convenientemente integrato con la dicitura: “dichiara, infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata ”).
La richiesta di informativa presso Equitalia SpA scatterebbe in caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.
“Qualora, infatti, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l’intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite dall’articolo 48-bis”.
Gli enti che omettono di eseguire le verifiche di legge possono incorrere nei rigori della Procura della Corte dei conti. Se fosse accertata la morosità del contribuente scatterebbe la contestazione per danno erariale.
In ultima analisi, in caso di accertata morosità per importi almeno pari a 10.000 euro, il blocco dei pagamenti opera non per l’intero ma solo fino a concorrenza dell’importo dovuto.