Citazione:
Originalmente inviato da fabius
Personalmente ritengo che i compensi corrisposti agli amministratori pubblici siano da assoggettare ad Irap, in quanto trattasi di compensi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera f) del TUIR, e che pertanto vadano indicati al rigo IQ2 (somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 50. Si ricorda che i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 50 esenti dall’Irpef relative a borse di studio o assegni;).
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Grazie mille
Condivido la tua interpretazione dell’art 50 del TUIR il quale comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli amministratori pubblici e quindi vanno assoggettati ad IRAP (rigo IQ2 del modello IRAP enti pubblici) ma, lo stesso articolo al comma 1 lettera L, comprende anche i compensi corrisposti ai LSU ed LPU e quindi in base alle istruzioni ministeriali dovrebbero essere assoggettati ad IRAP anche tali compensi?
Non ho trovato nessuna norma specifica che esclude dalla base imponibile IRAP i compensi dei LPU e LSU.
Alcuni comuni che utilizzano tali lavoratori non assoggettano ad IRAP tali compensi.
Domenico