Citazione:
Originalmente inviato da Il Gabbiano Premetto che parlo, anzi scrivo, in via intuitiva, senza aver fatto una ricerca a riguardo:
con una transazione io creditore accetto di strlaciare parte del mio credito in cambio di un pagamento immediato o comunque concordato...se questo pagamento viene meno non vedo perchè io dovrei rinunciare ad un credito che era comunque interamente esigibile...a mio parere il pagamento è un elemento fondamentale della transazione che se viene meno fa perdere efficacia alla stessa. |
Buondì

l'ipotesi di cui si chiacchiera è quella di una transazione che viene formalizzata e eseguita (viene pagato l'importo concordato a stralcio e saldo dell'originario debito); ciò implica il perfeziomento di quel negozio giuridico.
la circostanza che il pagamento venga revocato non implica automaticamente che il negozio non sia valido, con riferimento agli altri effetti da questo prodotti: ben vero, il tutto andrebbe valutato anche in ragione del testo della transazione stessa.
Capita spesso, ad esempio, che i dipendenti di società poi fallite ricevano in pagamento titoli cambiari (poi rimasti impagati) che fanno modificare il titolo dell'insinuazione al passivo del fallimento (non più per retribuzioni ed in via privilegiata, bensì credito chirografario per titolo cambiario protestato).
ecco il perchè del dubbio sopra esposto!!
Per ST...
Il testo della transazione potrebbe andar bene: magari (se rappresenti il debitore che potrebbe fallire) dando atto che le parti dichiarano che si tratta di una transazione novativa (posto che prevedono il pagamento in "comode rate": ciò modificherebbe il titolo del credito originario); ovvero (se rappresenti il creditore) dando atto che la transazione si intenderà priva di ogni effetto non solo in caso di mancato pagamento degli importi concordati ma anche e specificamente nell'ipotesi di procedure concorsuali che comportino la ravooca dei pagamenti in parola.
Ciao