Citazione:
Originalmente inviato da c@ligo
Si infatti.. cmq è l'art.2 c.4 e 5. 
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Ora non serve più ne la sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, ne una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto delegato.
Basta che il cliente deleghi il soggetto obbligato in forma scritta con autenticazione sottoscritta effettuata con le modalità di cui all'art.38 d.p.r. 28/12/2004 n.455 ovvero autocertificazione. Delega che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Tutto qua.

Leggere art. 2 determinazione direttore agenzia dogane prot.22778/RU del 22/02/2010