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RISOLUZIONE N. 107 del 20.08.1998 - Agenzia delle Entrate Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario Servizio III.


I.V.A. - Aliquota applicabile alle cessioni "da asporto". Quesito.

Sintesi:
Si ritiene che l'aliquota IVA applicabile ai "piatti da asporto" debba essere di volta in volta determinata a seconda delle componenti dei piatti stessi.


Testo:
Con la nota sopraindicata codesta Direzione ha trasmesso il quesito del Rag. ........, tendente a conoscere l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di "piatti da asporto" effettuate da una Società di persone esercenti attività di ristorante.
Al riguardo occorre premettere che le cessioni da asporto non possono essere assimilate ai fini IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 4 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 sono considerate prestazioni di servizi.
Per quanto concerne l'aliquota applicabile alle cessioni dei "piatti da asporto" intendendosi per tali pasti preparati per il consumo immediato, si fa presente che stante la relativa natura composita (minestre, zuppe, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, etc.) l'aliquota IVA applicabile deve di volta in volta essere individuata a seconda delle componenti che costituiscono i pasti stessi e che qualificano la preparazione alimentare consentendo di individuarne la relativa classifica doganale e la eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Sulla base dei criteri sopraenunciati dovrà essere determinato il trattamento fiscale ai fini IVA applicabile alle cessioni di cui in premessa.
L'Ufficio IVA in indirizzo è pregato di portare quanto sopra a conoscenza dell'istante.
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