Il problema è legato al fatto che se un dipendnete/parasubordinato:
1. utilizza la vettura aziendale, anticipando ad es. costi per il carburante, il rimborso è totalmente esente in capo al percettore;
2. utilizza il proprio veicolo, anticipando detti costi, il rimborso (sovente soto forma di indennità chilometrica) diventa imponibile agli effetti fiscali e contributivi.
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