Citazione:
Originalmente inviato da Enrico Larocca
Secondo me un bene del 1960 è documentato sul libri contabili del 1960 che credo siano prescritti da diversi anni.
Oltre il decennio credo non devo provare più nulla relativamente a beni che non utilizzo in azienda.
Se li utilizzo ancora, cosa davvero inverosimile, non sono obbligato a fornire la prova di acquisto di oltre 40 anni fa.
Queste regole valgono sotto il profilo civilistico mentre sotto il profilo fiscale i termini sono ancora più brevi.
Personalmente non li riporterei affatto i beni del 1960 o anteriori ai termini di prescrizione di tenuta dei libri contabili, perchè diversamente significherebbe prorogare a tempo indeterminato la tenuta dei libri dove sono stati riportati i beni strumentali. Daltronde, l'art. 16 del D.P.R. 600/1976 ammette una tenuta del registro dei beni ammortizzabili per schede annuali.
Saluti
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A il ragionamento non torna. Se compro un immobile nel 1950 e finisco di ammortizzarlo nel 1980, e oggi lo vendo, cosa metto come costo d'acquisto per calcolare la plusvalenza?
Secondo me finchè un bene resta in azienda (e se non ci sono documenti che ne provano la dismissione il bene è sempre in azienda), il bene va riportato.