Citazione:
Originalmente inviato da Elysa
Avrei un dubbio da chiarire:
ho ricevuto una notifica di pagamento per il mancato versamento di una parte dell'ICI relativa al 2002 dovuto al fatto che invece di aver calcolato il 6 per mille, ho calcolato l'imposta del 5 per mille.
In pratica mi viene chiesto di pagare la differenza sia in acconto che in saldo, più ovviamente la sanzione e gli interessi.
Mi chiedo: ma ad oggi non è caduta in prescrizione? Ho letto da qualche parte che la prescrizione dei 5 anni viene applicata se si è omessa del tutto la dichiarazione ici, nel mio caso essendo solo un errore di calcolo vi sarebbe un periodo di prescrizione minore.
C'è qualcuno che può chiarirmi le idee?
Grazie mille.
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Andiamo con ordine.
Al fine di omogeneizzare i termini per l'accertamento delle imposte comunali, con la Finanziaria 2007 sono stati ampliati i termini di accertamento dei tributi locali nonchè per l'attività di liquidazione (portati a 5 anni per l'accertamento e a 3 anni per l'attività di liquidazione).
In precedenza, la normativa prevedeva:
- due anni per la liquidazione dell'imposta (avviso di liquidazione);
- tre anni per l'accertamento in rettifica (accertamento);
- cinque anni per l'accertamento d'ufficio.
Pertanto, al 31/12/2006 (cui riferirsi nel caso di specie) erano ancora pendenti i termini per l'accertamento dell'annualità 2002 ma non quelli per la liquidazione dell'imposta effettuata a mezzo avviso di liquidazione.
Per maggior chiarezza, la vecchia normativa prevedeva quanto segue.
Avvisi di liquidazione
Il comune poteva controllare le dichiarazioni e le denunce presentate, i versamenti effettuati sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse (e sulla base delle informazioni prelevabili dal sistema informativo).
A seguito di tali controlli, il comune correggeva gli errori materiali e di calcolo, liquidando l'imposta e notificando l'avviso di liquidazione (entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo).
Pertanto, nel tuo caso, al 31/12/2006 i termini per la mera liquidazione del tributo erano abbondantemente scaduti.
Avvisi di accertamento
Il comune provvedeva alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, emettendo avviso di accertamento motivato da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (accertamento).
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta" (accertamento d'ufficio).
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.