Citazione:
Originalmente inviato da Alfio.Scannapeo
Io credo che sia integralmente deducibile la parte che si riferisce al fringe benefit... mentre è parzialmente deducibile (90%) il costo eccedente il benefit.
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La norma è chiara.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo sono deducibili
b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, rispetto alla norma ante 2006 si è passati dalla deduzione integrale ad una limitata al 90%.
ciao