Visualizza messaggio singolo
  #16 (permalink)  
Vecchio 05-04-2008, 13.10.47
Alfio.Scannapeo Alfio.Scannapeo non è connesso
Junior Member
 
Data registrazione: 10-11-2007
Messaggi: 15
Alfio.Scannapeo is on a distinguished road
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
La norma è chiara.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo sono deducibili
b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, rispetto alla norma ante 2006 si è passati dalla deduzione integrale ad una limitata al 90%.

ciao

Che la norma non lasci margine a diversa interpretazione, è abbastanza agevole arguirlo: cita infatti l’art, 15-bis del D.L. 81/2007 al comma 7, lett. b-bis): "nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

Ciò che, invece, lascia adito a qualche “incertezza” e la tua replica ne è una conferma, è l’importo su cui calcolare il 90%, quantunque l’amministrazione finanziaria non abbia “rivisto” il proprio consolidato orientamento.

E' indubbio che le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori...
Non è, quindi, comprensibile, secondo la tua interpretazione, il motivo secondo cui il fringe benefit, retribuzione in natura riconducibile tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente e, quindi, deducibili nella determinazione del reddito del datore di lavoro, dovrebbe essere ragguagliato al 90%. Io non sono assolutamente d’accordo con questa tua interpretazione nella considerazione che:
- l’art. 95 del tuir non risulta essere stato modificato;
- l’amministrazione finanziaria non ha modificato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’importo tassato come fringe benefit in capo al dipendente/amministartore è deducibile integralmente fino a concorrenza delle spese sostenute dal datore di lavoro.

Pertanto, ribadisco il pensiero espresso in ordine alla deducibilità del costo nella misura del 90% che va applicato sulla parte eccedente i costi rispetto al fringe benefit, considerando la parte riferibile al fringe benefit integralmente deducibile.

Non sarebbe inopportuna la conferma di questo principio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ciao
T.

Ultima modifica di Alfio.Scannapeo : 05-04-2008 alle ore 13.16.32.
Rispondi citando