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  #894 (permalink)  
Vecchio 07-04-2008, 21.14.52
vincenzo0
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Infatti, nell'articolo pubblicato oggi, tale aspetto viene concluso nel seguente modo, cosi come prevede la circolare citata:

In sostanza, nel regime di reverse charge interno l’operazione soggiace all’IVA, tuttavia si crea un’inversione in relazione al soggetto individuato come soggetto nei cui confronti l’imposta diviene esigibile.

Proprio in ragione di ciò il cedente deve annotare l’operazione nell’elenco clienti nel campo delle «operazioni imponibili senza l’indicazione dell’imposta».

Il cessionario, a sua volta, indicherà l’operazione nell’elenco fornitori nel campo delle «operazioni imponibili con indicazione dell’imposta».


Citazione:
Originalmente inviato da swami Visualizza messaggio
azz ... rileggendo la circolare mi hai fatto venire il dubbio ...


"...Diversamente, nelle ipotesi di cui all’articolo 17 quinto e sesto comma lettera a) del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) il cedente emette fattura senza addebitare l’imposta e il cessionario integra il documento con l’Iva e ne assolve l’imposta mediante l’annotazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tale circostanza, il cedente deve annotare l’operazione nell’elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l’indicazione dell’imposta. Il cessionario, a sua volta, deve inserire l’operazione nell’elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell’imposta...."
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