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Vecchio 08-04-2008, 20.51.42
alfredo da roma alfredo da roma non è connesso
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alfredo da roma is on a distinguished road
Predefinito TARSU o TARI del Comune di ROMA: Tassa o servizio?

Come da titolo mi trovo nella situazione di dover valutare e ciò influisce anche nella prossima scadenza degli elenchi e fornitori.
Infatti, se si tratta di tassa ovviamente non deve essere indicata, ma se si tratta di servizio a cui si applica l'IVA al 10% e quella che si riceve è una regolare fattura di società privata (AMA S.p.A. per intenderci) forse deve essere indicata tra i fornitori. E deve riclassificarsi il costo non come imposta e tassa ma come servizio di pulizia (?).
A non farmi tornare i conti è il retro della fattura laddove si riporta l'art. 19 del regolamento (TA.RI) che stabilisce che le somme non versate sono iscritte a ruolo (anche l'IVA quindi) con la sanzione del 30% oltre interessi e spese legali.
Ma le fatture possono iscriversi a ruolo?
L'art. 11 del DPR 602 in tema di riscossione dice seccamente che "Nei ruoli sono iscritte le imposte, sanzioni e gli interessi"

Se è così vado anche io a chiedere l'iscrizione a ruolo per le mie fatture non pagate!

Vi pongo all'attenzione anche le poche cose che ho trovato in giro

GRAZIE


TARSU:
A cura dell'Ufficio Comunicazione del Dip. Entrate

La Tassa è regolamentata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 20/21 dicembre 2001
Dal 1° gennaio 2003 la Tassa (TaRSU) è diventata Tariffa (TaRi) ed è gestita direttamente dall'AMA. La Tassa rimane vigente per tutti gli anni precedenti al 2003.
Le notizie che seguono valgono per la Tassa (TaRSU) e non per la Tariffa (TaRi).
La tassa deve essere pagata da chiunque detenga a qualsiasi titolo un locale o area commerciale.
La tassa si paga sulle superfici coperte calpestabili e sulle aree scoperte (ad esclusione delle aree di manovra) commerciali. ( Vedi Regolamento).
.....

La norma relativa alla TARSU è
Art. 58. Istituzione della tassa


1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (3/a).

(2) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

(3/a) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146, . Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.



In merito alla TA.RI si può vedere qui Roma Entrate S.p.A. - TaRi
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