Citazione:
Originalmente inviato da Contabile
Visionata. Va in elenco. Ho fatto un giro anche sul sito da te indicato ed anche da la si evince che che si tratta di fattura per servizio.
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Il quesito è postato nella sezione enti locali, non nella sezione elenchi clienti ....
infatti
Essendo fattura va elenco: dubbi non ce ne sono.
Ma anche
Essendo fattura non può riscuotersi attraverso ruoli: anche qui dubbi non ce ne sono.
Ma il retro della fattura che dice?
Termine per il pagamento
(art. 19 del Regolamento Ta.Ri.)
.....
Il mancato pagamento comporterà l'iscrizione a ruolo delle somme non versate ......
.....
La domanda principale è allora : si può?
é fattura (come dice di essere) oppure ha le qualità richieste per l'iscrizione a ruolo? Il quantum pagato che natura ha? Tributo o servizio?
Navigando navigando ho trovato quanto segue che pare confermi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la riscossione coatta:
Articolo 28 - Riscossione forzata degli importi non versati
1. In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione forzata della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. L’ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Gestore del servizio, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori.
3. L’ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni:
a) della tariffa dovuta;
b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Gestore del servizio e rimasti insoluti;
c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell’art. 2729 Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta;
d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Gestore per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti;
e) dei termini per il versamento;
2. f) dei termini e dell’Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento.
4. Nell’ipotesi in cui l’utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a seguito di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il Gestore del servizio potrà provvedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione.
5. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 ss. Codice procedura civile.
6. L’esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. Codice civile.
Incollato da <http://www.comune.chivasso.to.it/intranet/IL-COMUNE/Regolament/TIA---Tari/index.htm>
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Art. 21.
Attivita' di recupero crediti
1. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilita'.
2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.
3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti.
4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
LEGGE 22 novembre 2002, n. 265
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I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita'
e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1999.
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