L’art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, consente ai contribuenti di chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto detraibile anche per periodi inferiori all’anno, in presenza delle condizioni previste.
il rimborso o l’utilizzo in compensazione può essere richiesto solo per eccedenze di imposta detraibili di importo superiore ad euro 2.582,28.
Anche ai fini della compensazione devono sussistere le condizioni richieste dal richiamato art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 per ottenere il rimborso.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l’art. 8 del D.P.R. 19 ottobre 1999, n. 542 prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito di imposta in compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 mediante modello F24.
Le suddette disposizioni sono state dettate per consentire ad alcune categorie di contribuenti un più veloce recupero del credito IVA generatosi nel corso dell’anno, senza attendere la fine del periodo di imposta per la richiesta di rimborso o compensazione.
Quindi, in presenza di tali condizioni é possibile fare la compensazione nel mod. F24 senza aspettare un autorizzazione.
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