Citazione:
Originalmente inviato da swami
Speedy! 
aiutaci tu 
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Preciso meglio il mio pensiero:
= la normativa iva consente di registrare le fatture di acquisto e recuperare l’imposta pagata fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di emissione della fattura da parte dell’emittente
= è anche vero che la normativa sugli elenchi clienti-fornitori afferma che si deve tenere conto, per le fatture fornitori, della data di emissione del documento e non della data della sua registrazione sulla contabilità iva
= per cui, tenuto conto che gli elenchi vanno inviati entro il 29 aprile successivo all’anno di riferimento, si crea di fatto un vuoto normativo per le fatture di acquisto emesse in un determinato anno e pervenute al destinatario dopo il 29 aprile dell’anno successivo, in quanto lo stesso destinatario a quella data non aveva ancora provveduto alla contabilizzazione del documento
= fino a quando questo vuoto normativo non sarà sistemato ed in presenza di fatture registrate dopo il 29 maggio (ravvedimento operoso entro 30 giorni senza sanzioni), ritengo che l’unica soluzione sia quella di utilizzare gli spazi dell’elenco fornitori previsti per le note di variazione dell’anno precedente, anche se di fatto non siamo in presenza di una vera e propria nota di variazione
= mi rendo conto che la soluzione è alquanto “elastica” ma credo che sia molto più probabile che il contribuente venga sanzionato per omissione di dati numerici (in quanto non corrispondenti a quelli dichiarati dall’altro contribuente che ha emesso le fatture) anziché per indicazione impropria degli stessi dati numerici spalmandoli negli elenchi di due anni
Qualcuno non sarà sicuramente d’accordo con quanto propongo, ma allo stato attuale non vedo altre soluzioni.
Ciao