Buongiorno.
Cito dalle istruzioni al 770/08
Modalità di compilazione del prospetto ST:
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
Si precisa che:
• nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2007, nel punto 2,
l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 8, il codice “A” e nel punto 12 la data di versamento;
In sostanza, i cc.dd. sostituti minimi devono indicare al punto 12 la data di versamento.
Quid iuris nel caso in cui il sostituto minimo versi la/le ritenuta/e effettuata/e dopo il 31/5/08 ma entro il termine per il versamento delle imposte sul reddito (ipotesi molto frequente, visto che la legge lo permette) ??
Vorrei sapere cosa ne pensate.
Escludete la risposta: "Fai versare la ritenuta entro il 31/5 e risolvi tutto" ....