Citazione:
Originalmente inviato da ikaria
tabella A - tessile calzaturiero
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In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime:
Si vale anche per questo rinnovo
Quindi l'integrazione deve essere fatta in entrambi gli anni 2007 2008
- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all'8° giorno d'assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calendario;
- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9° al 180° giorno d'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario.