Riporto uno stralcio
Tuttavia, per evitare la duplice tassazione delle cessioni di immobili
che hanno scontato l'Iva in sede di pagamento dell'acconto di corrispettivo
e che risultano assoggettate ad imposta proporzionale di registro all'atto
del trasferimento per effetto delle modifiche introdotte, nel corso del
perfezionamento del contratto, dall'art. 35 del sopra richiamato
decreto-legge, si deve ritenere che l'imposta proporzionale di registro si
applichi su una base imponibile, considerata al netto dell'acconto già
assoggettato ad Iva (il medesimo criterio deve essere adottato anche nella
ipotesi in cui entro i quattro anni successivi alla ultimazione del
fabbricato sia pagato l'acconto in regime di imponibilità ad Iva, e,
successivamente, sia pagato il restante corrispettivo, in regime di
esenzione).
|