Discussione: Malattia operaia
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Vecchio 12-05-2008, 18.06.44
cedolino cedolino non è connesso
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cedolino is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da TUTTO LAVORO Visualizza messaggio
Buona settimana, tu non sei d'accordo con me e io non lo sono con te, è un a tua deduzione che bisogna integrare 180 gg+ 180 gg a cavaliere di due anni? trascrivo il nuovo art. 59 del CCNL xchè non trovo scritto da nessuna parte che i giorni da integrare sono 180+180. Io sono convinta della mia interpretazione, però sono disposta anche a ricredermi, qui chiedo gentilmente l'intervento illuminante all'esperto signor iam che ringrazio sin da ora.
Saluti

ACCORDO 10 GENNAIO 2008 ARTIGIANI TESSILI
Il giorno 10 gennaio 2008, in Roma, tra CONFARTIGIANATO Federazione nazionale della Moda,
CNA Federmoda, CASARTIGIANI, CLAAI e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, si è
convenuto il seguente Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane
del settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero 27 gennaio 1998.
1. Decorrenza e durata:
Il presente Accordo, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti,
decorre dal 01/01/2005 e scadrà il 31/12/2008.


7. Nuovo art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro:
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione
economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli
consenta di percepire le seguenti percentuali minime:
- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7 giorno d'assenza. Tale trattamento non
verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per malattia di durata inferiore a 8 giorni di
calendario;
- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dall’8° al 180° giorno d'assenza. Tale
trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di
calendario.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque
in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo
trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del
lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato
dall'azienda.
Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non
oneroso il trattamento d'integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal
lavoratore.
Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro non
potrà percepire un trattamento economico superiore alla retribuzione normale di fatto netta del
lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva.

Non è una deduzione ma una costatazione,
l'art. sopra citato parla chiaramente di :"un'integrazione
economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli
consenta di percepire le seguenti percentuali minime "
E' evidente che se il contratto prevede percentuali minime ,questo significa che sotto queste percentuali non si può scendere.Secondo il vostro calcolo invece vi è una parte che va sotto il 100% della retribuzione (l'ultima parte che dite non si deve integrare )e quindi non rispetta il contratto.
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