Citazione:
Originalmente inviato da TUTTO LAVORO
La misura e il periodo indennizzabile posto a carico del datore di lavoro è generalmente regolamentata dai CCNL del settore di appartenenza, in mancanza si applica l'art.6, comma 5, del R.D.L. 1825/24 ( L. 562/26) che cita
- anzianità di servizio non superiore a 10 anni intera retribuzione per il primo mese e 50% per i successivi due
- anzianità di servizio superiore a 10 anni intera retribuzione per i primi due mesi e 50% per i successivi quattro
la contrattazione collettiva pone, di norma, a carico del datore di lavoro un'integrazione retributiva all'indennità economica di malattia a carico dell'INPS da erogarsi secondo le previsioni degli stessi contratti collettivi.
Ciò premesso e riprendendo il caso specifico, il CCNL pone a carico del datore di lavoro un'integrazione malattia pari al 100% della retribuzione, dedotta l'eventuale indennità a carico INPS, dal 1* al 180* giorno.
Facciamo un esempio contrario, dove ci siano più eventi di malattia ma gli stessi non superino i 10 mesi previsti dal CCNL considerato periodo di comporto:
la malattia inizia il 21/12/07 e termina il 31/05/08 ( durata comlessiva 162gg. di cui 10gg. nell'anno precedente e 152 nell'anno in corso)
lo sfortunato, in data 01/07/08 subisce un infortunio non sul lavoro, perciò considerato malattia, con prognosi di 60 gg.
L'indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare ivi comprese quelle per le quali l'indnnità non è stata corrisposta, giorni di carenza, giorni festivi ecc.ecc.
giorni 152 anno in corso più 60 giorni totale giorni 212 indennizzati inps 180, scopertura inps 32 .......stando al tuo ragionamento, per questi residui 32 gg.non essendoci" l'eventuale" indennità c/inps, la ditta non dovrebbe integrare nulla.......
dovrà invece integrare la differenza tra indennità e retribuzione per 28 gg.e per i successivi 32 giorni integrerà l'intera retribuzione. Secondo me la parola eventuale è stata inserita per i casi che potrebbero rispecchiare l'esempio dei due eventi.
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Per i 32 giorni non spetta indennità inps e quindi nessuna integrazione
Per quanto riguarda l'art.59. è una questione ineludibile di lingua italiana :
"Nuovo art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro:
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a
un'integrazione
economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli
consenta di percepire le seguenti percentuali minime........"
In lingua italiana, necessaria per interpretare qualsiasi norma del nostro ordinamento integrare significare aggiungere qualcosa a qualcos' altro
quindi :
" integrare l'intera retribuzione"
non è un concetto possibile, quindi è impossibile che una norma lo preveda.
Semmai la norma avrebbe recitato erogare( o sinonimi) mai integrare.