Torno su un "vecchio" argomento per segnalare un articolo (La settimana Fiscale), nel quale si scrive quanto segue :
"La sopravvenienza attiva da rimborso dell’Iva sulle auto può essere considerata di competenza dell’esercizio in corso al 14.9.2006, data della sentenza della Corte di Giustizia europea.
Nel caso del rimborso Iva relativo agli acquisti effettuati nel periodo intercorrente fra la data di inizio dell’esercizio e il 13.9.2006, infatti, la somma recuperata rappresenta il ristoro di un costo relativo all’impiego dei mezzi per la produzione dei ricavi dell’impresa nel medesimo periodo amministrativo.
Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese effettuate in annualità precedenti, l’applicazione del principio di correlazione richiamato dal Principio contabile n. 11 implica una competenza riferita gli esercizi in cui detti costi hanno concorso alla formazione dei proventi aziendali: poiché ciò non è stato, tuttavia, appare ora coerente l’iscrizione nel primo bilancio in cui si è avuta la certezza della spettanza effettiva del diritto allo scomputo dell’Iva non detratta, al fine di non precludere la «rappresentazione veritiera e corretta» delle attività aziendali già conosciute."
Questo - aggiungo io - può essere considerato un motivo in più per presentare l'istanza.
La sopravvenienza attiva, tra l'altro, è un componente positivo di reddito non tassabile, che quindi andrà inserito tra le variazioni (definitive) in diminuzione, con conseguente esclusione da calcolo di imposta differite.
Buona giornata
Citazione:
Originalmente inviato da mazzanti
21.11.2006
Bene.
Non è detto che discutendo tra di noi ci sia l'obbligo di cambiare opinione.
Gli argomenti che hai portato continuano a non convincermi fino in fondo... può darsi tu abbia ragione ma non mi convinco.
Vedremo....
Grazie.
Ciao. 
|