Altra risposta pervenuta che segnalo e ringrazio l'autore dott. TURRI.
Occorre evidenziare che trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d'imposta, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d'imposta e, pertanto, in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES (Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 05-02-2008, n. 33/E ). Nel modello Unico SC 2008 la detrazione dovrà essere evidenziata nel quadro RN e nel quadro RS. I titolari di reddito d'impresa calcolano la detrazione sull'imponibile, poiché salvo limitazioni soggettive, hanno diritto alla detrazione dell'IVA. A livello contabile la manutenzione straordinaria può essere capitalizzata come onere pluriennale o iscritta come incremento di valore dell'immobile. L'opportunità su come procedere a livello contabile deve necessariamente tener conto oltre che dei principi civilistici di capitalizzazione dei costi anche delle previsioni di reddito future e dell'incidenza del costo ai fini degli studi di settore. Per quanto attiene il bonus, trattandosi di una detrazione d'imposta, può esserne data evidenza attraverso la riduzione del debito IRES di competenza dell'anno. La detrazione va scomputata dalle imposte carico del beneficiario, che pertanto deve avere redditi capienti a generare imposte superiori. La detrazione eccedente l'IRES di competenza non costituisce un credito riportabile a nuovo. La contropartita contabile può essere rappresentata da un provento non imponile e non da un contributo in conto impianti in quanto non si tratta di un provento in denaro o in natura né di un credito d'imposta.
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"Medito una pausa di riflessione che è l'anticamera del distacco". Anonimo
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