Ai sensi dell'art. 15 del 218/97 le sanzioni in avviso di accertamento sono ridotte ad un 1/4, beneficio che "si perde" ove si faccia domanda di accertamento con adesione, come dice il medesimo articolo.
In caso di adesione positiva le sanzioni sono ridotte ad 1/4 sul nuovo imponibile.
Capisco la condotta processuale di far pagare le sanzioni ridotte e fare ricorso solo sulle imposte, dividendo così la l'avviso di accertamento in senso stretto dall'atto di contestazione delle sanzioni, ma se vuoi presentare l'istanza di adesione per evitare il contenzioso, ti conviene ridefinire il tutto, imposte e sanzioni.
Inoltre, se poi ridefinisci in adesione le imposte, ed hai già pagato le sanzioni nella misura di 1/4 come da avviso di accertamento, di certo non puoi chiedere la differenza perchè su quella parte hai fatto acquiscenza.
Come agire dipende dai fatti sottostanti che ti permettono di gestire meglio anche la condotta processuale e non
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