Buongiorno,
Ti rispondo con la chiarissima circolare n. 28 del 2005:
"In proposito, conformemente a quanto già precisato con la circolare dell’1
febbraio 2002, n. 15/E, si osserva che la rateazione prevista dall’articolo 20 del
d.lgs. 241 del 1997 è ammessa soltanto per le somme dovute “a titolo di saldo
delle imposte e dei contributi”, con esclusione pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo.
Tenuto conto che l’imposta dovuta a seguito dell’adeguamento alle
risultanze degli studi di settore non costituisce “somma dovuta a titolo di saldo delle imposte e dei contributi” e non rientra, pertanto, nella previsione del
richiamato articolo 20, comma 1, resta preclusa la possibilità di versamento
rateizzato."
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