Discussione: contenzioso
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Vecchio 12-06-2008, 16.57.43
maxrobby maxrobby non è connesso
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Originalmente inviato da valeria.nicoletti@libero.it Visualizza messaggio
Ai sensi dell'art. 15 del 218/97 le sanzioni in avviso di accertamento sono ridotte ad un 1/4, beneficio che "si perde" ove si faccia domanda di accertamento con adesione, come dice il medesimo articolo.
In caso di adesione positiva le sanzioni sono ridotte ad 1/4 sul nuovo imponibile.
Capisco la condotta processuale di far pagare le sanzioni ridotte e fare ricorso solo sulle imposte, dividendo così la l'avviso di accertamento in senso stretto dall'atto di contestazione delle sanzioni, ma se vuoi presentare l'istanza di adesione per evitare il contenzioso, ti conviene ridefinire il tutto, imposte e sanzioni.
Inoltre, se poi ridefinisci in adesione le imposte, ed hai già pagato le sanzioni nella misura di 1/4 come da avviso di accertamento, di certo non puoi chiedere la differenza perchè su quella parte hai fatto acquiscenza.
Come agire dipende dai fatti sottostanti che ti permettono di gestire meglio anche la condotta processuale e non
Sinceramente non comprendo, non farci caso, è che in questo periodo sono stanco.

In precedenza hai affermato che, presentando istanza di adesione, perdi il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/4 e questo non è esatto o, meglio, è circoscritto all'agevolazione di cui allo stesso art. 15/218, che è una procedura "alternativa" a quella prevista dall'art. 17/472 nonchè all'accertamento con adesione.
In sostanza, l'art. 15/218 non c'entra nulla con la proposizione dell'istanza di adesione se non per il fatto che la presentazione della suddetta istanza implica "l'automatica esclusione" dai benefici previsti nello stesso art. 15/218.
Il beneficio previsto da questa norma scatta solo se dai acquiescenza all'operato dell'ufficio, ed il "premio" è costituito dalla riduzione delle sanzioni.
Stop!

Io intendevo dire una cosa diversa, e cioè che nel caso in cui presenti istanza di adesione e l'ufficio non ne vuol sapere nulla, l'art. 17/472 rappresenta una carta che ti puoi giocare alla grande.
L'art. 17/472 recita:
"Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sole sanzioni irrogate, ecc. ecc.".
Ora, nessuna norma prevede che la mera presentazione dell'istanza di adesione, renda "inapplicabile" il citato art. 17/472.
Nessuna.

Pertanto, se presenti istanza di adesione e l'ufficio la respinge ovvero non ti convoca (capita!!), l'art. 17 rappresenta un'ottima alternativa per definire le sanzioni.
Specie nell'ipotesi in cui alcuni dei rilievi operati dall'ufficio sono inoppugnabili e comportano un maggiore imponibile superiore al 25% del totale accertato.

Così come è ovvio che l'adesione rappresenta, spesso, la soluzione migliore, anche perchè, se l'accertamento contiene anche problematiche di diritto penale, l'adesione comporta l'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. 74/2000.
Tale norma prevede infatti:
- che le pene previste per i delitti di cui al decreto 74/2000, sono diminuite sino alla metà;
- la disapplicazione delle pene accessorie (ex art. 12/74) se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (in sede penale), i debiti tributari (comprese le sanzioni) relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi, sono stati estinti (mediante pagamento a seguito della procedura di adesione o conciliazione giudiziale).

E giusto per fare chiarezza con chi è meno avvezzo a navigare tra questi mari, in sintesi i principali strumenti deflattivi del contenzioso sono cinque:

1) l’art. 15/218 si applica nel caso in cui il contribuente non contesta l’accertamento, prestando acquiescenza; quindi paga le imposte, gli interessi ed ottiene in premio la riduzione ad ¼ delle sanzioni dovute.
Tale riduzione scatta, però, solo se l’accertamento contiene maggiori imposte (+ interessi e sanzioni).
Restano pertanto esclusi da tale norma gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali sono invece applicabili i benefici di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97.

2) l'art. 16/472 entra in ballo, invece, qualora l’ufficio notifichi un atto contestando solamente sanzioni, perché la violazione eccepita non incide sul tributo; entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il contribuente può definire la controversia con il pagamento di una somma pari ad ¼ del minimo irrogato.

3) l'art. 17/472 consente di definire il solo aspetto sanzionatorio mediante il pagamento di ¼ della sanzione irrogata; ovviamente, il contribuente poi impugnerà l’atto avverso la pretesa della maggiore imposta accertata.

4) l'accertamento con adesione (art. 1 e segg. D. Lgs. 218/97);

5) la conciliazione giudiziale (art. 48/546).

Per quanto concerne poi la convenienza ad attivare l'uno o l'altro strumento, mi sembra ovvio che non è possibile generalizzare, le variabili da considerare sono troppe.

Chiedo scusa per essermi dilungato così tanto, ma ne ho approfittato per riposarmi un po'!!!

Buon lavoro a tutti.
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