Citazione:
Originalmente inviato da mr bean
quella sentenza la conosco, ma quella sentenza però è errata..
la cassazione fonda tutto su questo " l'imprenditore che
conceda in affitto l'unica azienda di sua pertinenza
perde la qualifica di imprenditore e - quindi - non
può più avvalersi dei criteri di deducibilità rispetto
ad un reddito riveniente dai canoni di affitto dell'azienda
che - in difetto di qualsiasi atto di residuata
gestione (nel caso pacificamente mancante
posto che anche le rimanenze erano destinate all'acquisto
da parte dell'affittuario) non possono
considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria
impresa in quanto cessata con il subentro
del terzo " (e riconoscendo sopra il diverso trattamento degli interessi passivi dal resto dei costi,)
bon.. ma se è vero che il caso trattato si riferiva ad una società, ma quando mai la società perde lo status di imprenditore commerciale affittando l'unica azienda.
quindi i giudici qui, come nella famosa sentenza sulle ritenute d'acconto, devono aver bevuto e anche pesante.
la sentenza è errata perchè la sua motivazione è quella.. "visto che si perde lo status di imprenditore commerciale"
indi, resto pienamente della mia idea :-)
ciao, buon lavoro
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Io non credo che sia questa la chiave di lettura!
Con la detta pronuncia la Corte (rispetto alla precedente) “introduce” il principio secondo cui
è necessario “
sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa.” Pertanto, io credo che nel termine di "non inerenza" usato dagli interpreti sia individuabile il significato di oneri non direttamente riferibili quali accessori di un costo ovvero ad una particolare gestione aziendale, ma mai nel concetto di costo estraneo all’attività gestionale. Ora, io trovo quanto mai non condivisibile il parere da te espresso, così come esemplificato, sulla legittima deducibilità dal reddito di impresa degli oneri per interessi passivi prodotti da indebitamenti effettuati per motivi estranei alla gestione d’impresa.
Prendo atto, comunque, del tuo parere che rispetto anche se non lo condivido.
Ciao