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Vecchio 26-06-2008, 11.20.48
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Anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dalla legge Finanziaria per il 2007, le quote di ammortamento relative agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni erano deducibili solo se relative ad immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990. Ciò in quanto l’art. 1, comma 1, lett. g), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, aveva escluso gli immobili dal novero dei beni strumentali ammortizzabili da parte dei detti soggetti.
Pertanto, al fine di stabilire il regime fiscale applicabile, occorre distinguere gli immobili in esame a seconda che siano stati acquistati in proprietà o costruiti:
- fino al 14 giugno 1990: relativamente a tali immobili restano deducibili le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Appendice al fascicolo 3) è precisato che per gli immobili acquisiti anteriormente al 1° gennaio di quest’ultimo anno “ai fini del computo del periodo di ammortamento si deve aver riguardo alla data dell’acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985 [1]. Pertanto, le quote di ammortamento relative agli anni fino al 1984 non sono deducibili nemmeno al termine del periodo di ammortamento;
- dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006: per questi immobili non sono deducibili le quote di ammortamento. Si ricorda che anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1993 era stata prevista la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale[2];
- dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009[3]: per tali immobili sono nuovamente deducibili le quote di ammortamento, ma le stesse sono ridotte ad un terzo per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009 (nei quali la misura massima dell’ammortamento non può, quindi, superare l’1%). Successivamente al 31 dicembre 2009 le quote di ammortamento relative a tali immobili saranno deducibili nel loro intero ammontare. La detta riduzione sembrerebbe motivata dall’ esigenza di limitare eventuali perdite di gettito nel primo triennio, nel quale non è ipotizzabile il realizzo di plusvalenze derivanti dalla alienazione degli immobili.
Tale impostazione risulta confermata dalle istruzioni per la compilazione del rigo RE10, nelle quali si afferma che è deducibile “l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.
Poiché nell’art. 54 del T.U.I.R. non è fatto alcun esplicito rinvio alla disciplina degli ammortamenti stabilita per le imprese dall’art. 102 dello stesso T.U.I.R., si ritiene che non siano applicabili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni riguardanti l’inizio dell’ammortamento (per il quale dovrebbe farsi riferimento alla data di stipula dell’atto e non a quella di entrata in funzione del bene, come previsto per le imprese), l’ammortamento anticipato (al pari di quella relativa all’ammortamento accelerato)[4], nonché quella che stabilisce la riduzione alla metà dell’ammortamento per il primo esercizio. In pratica, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo è stabilito soltanto l’importo massimo della quota di ammortamento deducibile, risultante dall’applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento del 3%. Si auspica, comunque, l’intervento di chiarimenti ufficiali al riguardo.
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