Dalla vostra risposta mi viene il dubbio di aver capito male quanto indicato nelle seguente circolare sui minimi:
Circolare 21/12/07 n.73
3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa
ne' possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e
sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto,
recare l'addebito dell'imposta.
Peraltro, l'indetraibilita' soggettiva assoluta dell'imposta
corrisposta sugli acquisti fa si' che nei casi in cui detti contribuenti, in
relazione ad operazioni passive, assumono la qualita' di debitori d'imposta
nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti
intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge),
essi sono obbligati ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i
contribuenti che liquidano l'imposta con periodicita' mensile, ossia entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti
di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell'Unione Europea non sono
considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni
interne senza il diritto alla rivalsa.
In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei
confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in
esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41,
comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331".
Come la intendete allora voi?
|