Salve,
il contributo d'ingresso per l'accesso alla procedura di mobilità è stabilito in 3,6 o 9 volte il trattamento iniziale di mobilità, con queste precisazioni :
1) tre volte il trattamento iniziale per entrambe le fattispecie successive, qualora la procedura di messa in mobilità avviene previo accordo sindacale;
2) sei volte il trattamento iniziale di mobilità se il licenziamento è avvenuto dopo il periodo di fruizione della CIGS;
3) nove volte il trattamento iniziale se la procedura è avviata senza avere prima utilizzato la CIGS;
Data la causa prodromica dell'obbligo di versamento e la stretta correlazione con il costo del personale, l'allocazione più corretta sembra essere la voce B 9 e) del Conto Economico.
Saluti
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