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Vecchio 01-07-2008, 15.39.03
Enrico Larocca Enrico Larocca non è connesso
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Salve,

il contributo d'ingresso per l'accesso alla procedura di mobilità è stabilito in 3,6 o 9 volte il trattamento iniziale di mobilità, con queste precisazioni :

1) tre volte il trattamento iniziale per entrambe le fattispecie successive, qualora la procedura di messa in mobilità avviene previo accordo sindacale;

2) sei volte il trattamento iniziale di mobilità se il licenziamento è avvenuto dopo il periodo di fruizione della CIGS;

3) nove volte il trattamento iniziale se la procedura è avviata senza avere prima utilizzato la CIGS;

Data la causa prodromica dell'obbligo di versamento e la stretta correlazione con il costo del personale, l'allocazione più corretta sembra essere la voce B 9 e) del Conto Economico.

Saluti
__________________
22/01/2009 - Video-conferenza: "Come comportarsi durante le verifiche fiscali, strategie, suggerimenti e consigli pratici"


Nessuno è tenuto a costruire il proprio fienile in modo che il Fisco vi entri con il forcone più grosso.

A tal proposito, è opportuno citare il principio espresso dalla Camera dei Lord britannica nel 1936 sul caso DUKE OF WESTMINSTER (ringranzio l'avv. Maurizio Villani per avermelo fornito)
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