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Vecchio 18-04-2007, 09.30.13
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Torno nuovamente sul discorso della competenza della sopravvenienza attiva derivante dal rimborso iva auto, per segnalare che anche il 24 ore condivide la tesi che qui ho sostenuto. Ecco l'estratto

Per i rimborsi Iva auto la competenza è al 2006
Le conseguenze delle sentenze Ue

Il rimborso Iva auto trova la sua collocazione nell'ambito dei componenti positivi dell'esercizio 2006. Nella predisposizione del bilancio d'esercizio, particolare importanza ha il rispetto del principio della competenza economica (articolo 2423 bis, p.3 del Codice civile) in base al quale la realizzazione dei costi e dei ricavi consegue a precisi atti o fatti giuridici che li determinano. In linea generale le sentenze della Corte di giustizia europea emesse a seguito di un "rinvio pregiudiziale", operato dal giudice nazionale in corso di causa nelle ipotesi in cui si profili la necessità di chiedere un parere condizionante su questioni attinenti la coerenza di una norma nazionale a una disposizione comunitaria, non hanno efficacia prestabilita. Gli articoli 228 e 234 del Trattato europeo relativamente alle "pronunce pregiudiziali" non fissano infatti limiti all'efficacia temporale di tali sentenze ma solo termini di adeguamento, per gli Stati inadempienti, al parere o al disposto giudiziale.

Il Sole 24 Ore - N. Cavalluzzo, A. Montinari - art. pag. 31



Un po' di ossigeno per i nostri bilanci


Citazione:
Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
Torno su un "vecchio" argomento per segnalare un articolo (La settimana Fiscale), nel quale si scrive quanto segue :

"La sopravvenienza attiva da rimborso dell’Iva sulle auto può essere considerata di competenza dell’esercizio in corso al 14.9.2006, data della sentenza della Corte di Giustizia europea.
Nel caso del rimborso Iva relativo agli acquisti effettuati nel periodo intercorrente fra la data di inizio dell’esercizio e il 13.9.2006, infatti, la somma recuperata rappresenta il ristoro di un costo relativo all’impiego dei mezzi per la produzione dei ricavi dell’impresa nel medesimo periodo amministrativo.
Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese effettuate in annualità precedenti, l’applicazione del principio di correlazione richiamato dal Principio contabile n. 11 implica una competenza riferita gli esercizi in cui detti costi hanno concorso alla formazione dei proventi aziendali: poiché ciò non è stato, tuttavia, appare ora coerente l’iscrizione nel primo bilancio in cui si è avuta la certezza della spettanza effettiva del diritto allo scomputo dell’Iva non detratta, al fine di non precludere la «rappresentazione veritiera e corretta» delle attività aziendali già conosciute."



Questo - aggiungo io - può essere considerato un motivo in più per presentare l'istanza.

La sopravvenienza attiva, tra l'altro, è un componente positivo di reddito non tassabile, che quindi andrà inserito tra le variazioni (definitive) in diminuzione, con conseguente esclusione da calcolo di imposta differite.

Buona giornata
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