L'art. 10 n. 8, dpr n. 633/72 nella nuova formulazione prevede che le locazioni di immobili strumentali (class. catastal. B,C,D,E e A/10) sono generalmente e ordinariamente esenti IVA.
Tranne in tre casi
1 - il locatario sia soggetto passivo iva con pro rata minore o uguale al 25% (es. ONLUS, agenzie assicuraz. ecc.)
2 - locatario soggetto privato che non agisca nell'esercizio d'impresa o professione;
3 - se il locatore esercita espressamente l'opzione per l'imponibilità iva nel contratto di locazione stesso.
I primi due casi sono evidenti: il Legislatore considera entrambi i soggetti alla stregua di consumatori finali e quindi incisi dall' IVA e non esentabili.
In ogni caso, sia in presenza di:
- esenzione IVA (regime normale per locatari con pro rata >= 25%);
- opzione per l'imponibilità IVA (caso 3 sopra);
- obbligo di imponibilità IVA (caso 1 e 2 sopra).
il contratto di locazione di immobile strumentale è soggetto sempre ad imposta proporzionale al 1% (immobili abitativi al 2%) anche se il locatore è un privato (lett. a-bis, art. 5, Tariffa parte I, d.p.r. n. 131/1986).
Quindi, per avere deve essere verificata anche la posizione IVA del locatario.
Ultima modifica di LucZan : 03-07-2008 alle ore 19.18.25.
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