ravvedimento operoso nella c.m. 47/08
A me questa cosa era sfuggita. Spero non anche a voi.
4.2 Violazioni legate alla dichiarazione - Ravvedimento operoso e versamenti
di acconto
D. Si chiede di conoscere se il contribuente che procede, entro il termine
di presentazione della dichiarazione successiva ad integrare la dichiarazione
precedente (ad esempio entro il 31 luglio 2008 presentazione di dichiarazione di ravvedimento operoso per il periodo di imposta 2006), debba anche procedere ad integrare l’originario versamento di acconto effettuato sulla base di una dichiarazione che ha formato oggetto di integrazione. Si ritiene che l’acconto per il periodo di imposta successivo non debba essere oggetto di integrazione in virtù del fatto che, laddove l’amministrazione finanziaria accertasse il periodo di imposta 2006, si limiterebbe alla complessiva definizione dell’imposta dovuta per tale periodo senza intervenire sull’ammontare degli acconti.
R. L’articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 punisce, con le sanzioni ivi
previste, l’insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, dei pagamenti in
acconto.
Pertanto, con riferimento al caso prospettato, se dalla dichiarazione
integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l’anno 2006 e quindi dei
maggiori versamenti in acconto per l’anno 2007, viene ad integrarsi anche la
fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto per il periodo d’imposta 2007.
Va da sè che il contribuente, al fine di evitare l’applicazione piena delle
sanzioni di cui al citato articolo 13, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano i presupposti.
Manco a dirlo, questo obbligo non è nella legge.
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