Il CCNL di categoria "principale" (salvo verificare nello specifico a quale fare riferimento, ovvero a quale associazione di categoria fa riferimento l'azienda presso la quale lavorate) prevede il conteggio dell'orario di lavoro in caso di ritardo inferiore ai 15 minuti a partire appunto da 15 minuti (e non da trenta).
E' pur vero tuttavia che il ritardo al quale fate riferimento non è occasionale ma "strutturale", e in tal caso, salvo averlo specificatamente e formalmente concordato, potreste addirittura incorrere nelle sanzioni disciplinari previste.
E' ovvio che l'auspicio in questi casi sia di una reciproca elasticità