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Vecchio 16-07-2008, 00.50.40
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Originalmente inviato da LANNA Visualizza messaggio
Se la mamma ha l'usufrutto e abita nella stessa casa è esonerata, i nudi proprietari non sono tenuti al pagamento.
P.S. comodato o usufrutto? non avevo mai sentito prima "dell'usufrutto gratuito"
Anch'io ho qualche dubbio. Forse il problema vero è sapere come far risultare che il genitore che continua ad abitare nella propria abitazione - già considerata principale - (ad esempio dopo un'atto di successione) gode in modo oggettivo dell'esenzione anche per i nudi proprietari.

Mi spiego meglio con un esempio pratico e poi riformulo la domanda:

a seguito di una successione, l'abitazione principale (già di proprietà di entrambi i genitori al 50%) viene suddivisa agli eredi con le seguenti quote di possesso:

- 66,66% al coniuge superstite (che continua ad abitarla - poichè rimane in modo naturale nella sua casa originaria - e che continua ad essere la sua abitazione principale);
- 16,66 al 1° figlio (che vive altrove, in affitto, e con un diverso nucleo familiare);
- 16,66 al 2° figlio (che vive altrove, anch'esso con un proprio nucleo familiare);

Per il coniuge superstite non v'è dubbio che ha ditto all'esenzione del 100% dell'ICI per la sua quota parte (66,66%);
ma per i figli, se non risulta scritto da nessuna parte (leggasi atto o altro documento) che il coniuge superstite continua ad abitare quella casa, ovvero che i figli hanno tacitamente (e doverosamente) lasciato alla libera disponibilità del genitore l'intera abitazione principale, quale esensione spetterebbe ?

E' questo che non mi è chiaro: la nuda proprietà deve necessariamente risultare da qualche parte per godere tutti quanti (in simili contesti) dell'esenzione ICI?

Il codice civile contempla le ipotesi di diritto di abitazione in via generale, ma ai fini ICI, laddove ilregolamento comunale non dice nulla in proposito, queste norme generali hanno rilevanza?
In base alla Risoluzione n. 12/DF del 05/06/2008 del ministero delle finanze, sembrerebbe proprio di no!!!

Grazie.

Ultima modifica di steam1958 : 16-07-2008 alle ore 02.57.02.
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