Parto dalla seconda questione posta.
Troverai giurisprudenza favorevole al riconoscimento di "costi in nero" nel caso in cui l'azienda abbia venduto "merce" in nero (vedi Cassazione)
Trasferire questa tesi al costo del lavoro "in nero" non è semplice, in quanto per la merce acq in nero è facile individuare il costo, mentre nel tuo caso è quasi impossibile quantificare il costo di un operaio "non regolarmente assunto", a meno che l'imprenditore non abbia pagato con assegni o abbia delle ricevute controfirmate.
(al contempo, è anche difficile per i verificatori stabilire i "ricavi in nero" prodotti per coprire il costo del lavoro irregolare)
Quindi è una tesi molto ardua da sostenere in un procedimento "cartolare" come il processo tributario.
Per quanto concerne i finanziamenti dei soci, i verificatori chiedono sempre la documentazione (ad es. assegni, bonifici, titoli, ecc. ecc.) comprovante la "fonte" di provenienza del denaro.
In mancanza di ciò, i finanziamenti dei soci sono ritenuti "passività inesistenti", ed il denaro versato proveniente da ricavi in nero prodotti dalla società stessa.
Ora, io non conosco i fatti, ma ritengo che se non esistono prove documentali, il fatto che i soci abbiano versato nelle casse societarie fior di quattrini pur avendo redditi "incapienti" rispetto a tali esborsi, non rappresenta elemento utile a supporto della tesi accertativa.
In un caso analogo, ai giudici tributari feci un esempio.
Se il rappresentante legale chiede ed ottiene soldi dai soci, non di certo è tenuto ad effettuare un controllo di merito sulla provenienza del denaro.
Magari uno dei soci per procurarsi il denaro ha fatto una rapina, un prestito personale, oppure ha vinto al lotto, ricevuto una cospicua eredità, ecc. ecc..
Se i verificatori sostengono che il socio non ha prodotto "redditi" tali da giustificare i versamenti eseguiti, andassero pure ad indagare sul socio persona fisica, è troppo facile presumere sic et simpliciter che il denaro proviene da ricavi in nero prodotti dalla società, bisogna dimostrarlo.
Tantomeno la tesi dei verificatori può costituire "presunzione" (semplice ovvero grave precisa e concordante) in quanto, se non esistono prove certe, la suddetta tesi è fondata su di un mero "ragionamento personale", privo di riscontro documentale e/o giuridico, mirato esclusivamente ad invertire l'onere della prova.
Infatti spetta ai verificatori dimostrare che il denaro versato dai soci, a titolo di finanziamento, sia "riconducibile" a ricavi prodotti dalla società.
Quindi il rilievo, oltre ad essere carente nella motivazione per illogicità, risulta carente anche sotto il profilo del riscontro probatorio.
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