A prescindere da disquisizioni di carattere etico, credo che se la sanzione deve incidere sul contribuente che ha commesso la violazione, non sulla collettività. E tutte le volte che si ammette una deduzione il costo passa sulla fiscalità generale. Non si può riconoscere, ripeto, una deduzione che annullerebbe, per via del risparmio fiscale, l'effetto punitivo.
Credo che nella sanzione manchi l'inerenza all'attività di produzione dei ricavi. In virtù di quest'ultimo aspetto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 7071 del 29.5.2000, ha escluso il rapporto di correlazione tra costo e reddito "in linea di principio, con riferimento a quei costi che siano rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, omiss...
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Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri.
Confucio
Ultima modifica di Enrico Larocca : 20-07-2008 alle ore 21.38.09.
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