A mio avviso:
- dichiarare sulla bolla doganale che i beni sono destinati ad essere introdotti in un deposito Iva e non soggetti ad imposta. (Art. 50-bis, comma 4, lettera b) del decreto legge 331/1993).
- annotare sul registro Iva acquisti la bolletta doganale con l’indicazione del titolo di inapplicabilità dell’Iva.
- la merce "esce" dal deposito con l’emissione di autofattura ex art. 17, comma 3, del Dpr 633/1972, sulla quale si indica il riferimento della bolla doganale.
Tale operazione deve essere contabilizzata sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.
I beni a questo punto sono considerati “nazionalizzati” e la successiva vendita nel territorio dello stato sarà considerata operazione imponibile.
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" Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno? " Karel Capek
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