soluzione al quesito
Ho trovato la soluzione ex lege scripta al mio quesito precedente circa la questione l'ICI da pagare per gli eredi in caso di successione:
In modo particolare, un'ampia e risolutiva riposta viene data dalla beneamata Circolare 120 del 27/05/1999 del Ministero delle Finanze - al secolo - che recita testualmente:
“”””Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, e' unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale.””””
ovvia conseguenza di tale principio è che il coniuge superstite che continua a vivere e risiedere effettivamente nella casa coniugale, a prescindere dalla quota di possesso, (in quanto unico titolare del diritto reale di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c.) è colui al quale compete l’obbligo del pagamento ICI (come anche di tutte le altre imposte ed oneri tributari) e che, invece, i figli ereditari, equiparati ai “nudi proprietari”, risultano completamente estranei a tutti gli obblighi tributari gravanti sull’immobile in questione.
Infine è bene aggiungere che il diritto di abitazione si acquisisce immediatamente al momento dell'inizio della successione. (Vedi anche Wikipedia - diritto di abitazione). Ciò lascia dedurre (salvo diverse interpretazioni) che se è iniziata la successione non occorre alcun altro atto (ufficiale) per la costituzione del diritto di abitazione.
Un cordiale saluto a tutti.
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Il buon Dio non gioca ai dadi (A.Einstein)
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