Discussione: cartella
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Vecchio 07-08-2008, 13.51.31
maxrobby maxrobby non è connesso
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Originalmente inviato da fsdn2003 Visualizza messaggio
salve, tempo fa arrivò ad un mio cliente un avviso di rettifica e liquidazione cui io feci ricorso chiedendo anche la sospensione dell'atto impugnato ex art 47 dpr 546/92..dopo la notifica all'ade, ma prima del deposito in ctp, l'ade ha consegnato il ruolo per il terzo al concessionario della riscossione, nonostante l'istanza di sospensione...secondo voi è corretto il fatto che non abbia tenuto conto della sospensione dell'atto richiesta e tra l'altro concessami dalla ctp il mese scorso???
intanto, impugnerò la cartella (che mi è arrivata il 27/06/08) chiedendone comunque una sospensione, ...ma per notificare all'ade non c'è slittamento dei termini, vero?, essi slittano solo per la costituzione in giudizio, vero??
grazie 1000 e...speriamo di andarcene un pò in vacanza, no???
La sospensione feriale dei termini comprende anche il tuo caso, per cui la cartella contenente l'iscrizione provvisoria, essendo stata notificata il 27/06/2008, può essere impugnata entro l'11/10/2008.

Sull'altra problematica, quella relativa alla sospensione, mettiti l'anima in pace: il legislatore tributario non ha mai previsto (guarda un po'!!) una sanzione a fronte di eventuali inottemperanze, da parte degli uffici dell'ADE, alle decisioni dei giudici tributari.
Di conseguenza, gli uffici finanziari continuano ad essere omissivi in quanto non hanno nulla da temere.
Oltre a notificare l'ordinanza di sospensione alla parte convenuta in giudizio, non puoi fare null'altro.

Per evitare l'applicazione delle misure cautelari da parte di Equitalia, puoi però rivolgerti ad un avvocato facendogli notificare all'ADE (e per conoscenza ad Equitalia) un atto di significazione e diffida nel quale minacciare il ricorso al giudice ordinario nel caso di prosecuzione dell'attività di riscossione.
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