Citazione:
Originalmente inviato da dott.mamo
Leggo dal Memento:
"la riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale a cifra non ingeriore al minimo: ai soci spetta in tal caso il diritto d'opzione in proporzione alle partecipazioni possedute. Non è consentito in tal caso limitare o escludere il diritto d'opzione; se le perdite sofferte erano pari o superiori al capitale l'aumento deve essere deliberato per un importo tale da riportare il capitale effettivo almeno al minimo legale"
quindi:
1- ciascun socio ha diritto d'opzione per la sua quota ma se non lo esercita non fa più parte della compagine sociale (giusto?!?);
2- i nuovi conferimenti devono coprire anche le perdite rimanenti dopo aver eroso tutto il capitale sociale esistente.
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Una SRL per essere tale ha bisogno di due soci (salvo la SRL uninominale).
Se uno dei due soci non intende sottoscrivere il nuovo capitale sociale, la società va messa in liquidazione.
Confermo quindi quello che avevo già detto.