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Vecchio 09-08-2008, 13.56.46
Vinny Gambini Vinny Gambini non è connesso
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Vinny Gambini is on a distinguished road
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La questione risulta chiarita anche dalla delle risoluzione n. 28 del 17/04/2008, che richiama l'art. 5 comma 6 della VI Direttiva CEE da cui:

"La limitazione dell'esclusione dall'assoggettamento ai soli casi in
cui il divieto della detrazione derivi da un'apposita disposizione di legge
comporta pure, in base alla risoluzione citata, la necessita' di assoggettare
ad IVA l'autoconsumo di beni pervenuti all'imprenditore, artista o
professionista in base ad operazioni non assoggettate ad imposta per carenza del presupposto soggettivo (es.: beni acquistati presso privati).
Si osserva tuttavia che l'articolo 5, comma 6 della VI Direttiva CEE
n. 77/388 del 17 maggio 1977, nel prevedere l'assimilazione del cosiddetto
autoconsumo esterno di beni alle cessioni a titolo oneroso, fa espresso
riferimento a quei beni per i quali sia stata operata all'atto dell'acquisto
la detrazione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. In sostanza
il legislatore comunitario al fine di evitare che i beni pervengano al
consumo detassati dispone l'assoggettamento all'imposta del relativo
autoconsumo esterno, ma cio' solo nel caso in cui l'imposta relativa ai beni
stessi abbia formato oggetto di detrazione totale o parziale al momento
dell'acquisto.
Il legislatore comunitario, intende quindi calibrare l'eventuale
assoggettamento ad IVA dei detti beni al corrispondente esercizio della
detrazione.
Se l'acquisizione dei beni in discorso non e' stata assoggettata al
tributo per mancanza del presupposto soggettivo, l'esercizio della detrazione dell'IVA non si e' potuto ugualmente operare."

In poche parole, la tassazione dell'autoconsumo esterno è dettata per evitare che i beni giungano al consumo detassati per effetto della detrazione. Per questo la norma non si applica nel caso in cui non sia stata operata la detrazione integrale per qualsiasi motivo .

Chi ha acquistato il bene strumentale prima dell'apertura della partità iva non ha potuto detrarla per mancanza del presupposto soggettivo, e la situazione è analoga all'acquisto effettuata da privato successivamete all'apertura della partita IVA. In entrambi i casi l'imposta è stata già versata, nessuno ha potuto detrarla per mancanza del presupposto soggettivo, il bene destinato all'autoconsumo giunge al consumo già tassato.
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