Citazione:
Originalmente inviato da Mr Spock
Dalla banca dati L'Esperto risponde del Sole 24 ore:
LA CESSIONE DEL TRATTORE E' SOGGETTA ALL'IMPOSTA (2001)
a cura di Giampaolo Tosoni
Un imprenditore agricolo, titolare di partita Iva, cede un trattore acquistato in un periodo antecedente all'apertura della posizione Iva da un rivenditore di trattori. Poiché l'acquisto è stato fatto come privato, la cessione può essere "esente da Iva ex articolo 10" o, in alternativa, secondo le regole del regime del margine?
Il regime del "margine" è un particolare regime Iva che si applica alla cessione di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, effettuata da privati, ovvero da soggetti equiparati, nei confronti di rivenditori o soggetti passivi d'imposta.
Nel caso di specie questo regime non è applicabile in quanto il bene non è stato acquistato da un privato.
Né è applicabile l'articolo 10, comma 27-quinquies, in quanto il soggetto non ha pagato l'imposta a monte. Si ritiene, pertanto, che la cessione del trattore, essendo lo stesso entrato nella sfera dell'impresa, debba essere assoggettata a Iva.
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D'accordo. Il regime del margine richiede che il bene sia stato acquistato da un privato, e l'apporto nell'attività di un bene strumentale acquistato prima dell'apertura della posizionme IVA non è esattmente la stessa cosa. Tuutavia, data la finalità del regime di evitare la doppia imposizione, le due situazioni sostanzialmente si equivalgono, poiché in entrambi i casi il bene entra nel circuito IVA già tassato. Qui il bene non è stato acquistato "da un privato", bensì "da privato", cioè l'imprenditore lo ha acquistato quando era un privato, ma ugualmente il bene entra nella sfera d'impresa con l'iva non detratta perché acquistato precedentemente da un privato.
Inoltre, considerato che invece non si applichererbbe l'IVA alll'autoconsumo dello stesso bene, a questo punto l'operazione prospettata da Contabile (estromissione e successiva cessione) consentirebbe la cessione del bene senza applicazione dell'IVA. Operazione elusiva? Sempre da provare. Se il bene viene ceduto dopo qualche tempo dopo l'estromissione dall'impresa non vedo cosa si potrebbe contestare.
Il sistema di imposizione così presenta delle faglie e delle discriminazioni immotivate per lsuperare le quali sarebbe necessario far rientrare nel regime del margine anche la cessione e l'autoconsumo di beni acquistati prima dell'inizio dell'attività. D'altra parte, per quanto concerne l'autoconsumo, la direttiva comunitaria dice che se sul bene sono stati effettuati lavori per i quali è stata detratta l'IVA e che hanno determinato un durevole incremento di valore del bene stesso, l'autoconsumo sconta l'IVA sull'incrementio di detto valore. Questo non significherebbe applicare il regime del margine anche all'autoconsumo di beni precedentemente apportati nell'impresa? L'applicazione del regime del margine sia alle cessioni che all'autoconsumo di beni strumentali acquistati prima dell'inizio dell'attività, sarebbe la cosa più logica e renderebbe equivalenti, ai fini IVA, cessione diretta e estromissione + cessione.