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Vecchio 17-11-2008, 12.28.06
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Originalmente inviato da Contabile Visualizza messaggio
Dal 1° gennaio 2007 varia la modalità di assegnazione della percentuale della detrazione per figli a carico

In particolare la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure

* previo accordo tra i genitori spetta al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

* in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero importo.

* Nel caso di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;

* Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al 50% tra i genitori;

* Se il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione.

Se attualmente le detrazioni per figli a carico non vengono assegnate con il criterio di cui sopra occorre comunicare al datore di lavoro la variazione.

Si ricorda che le detrazioni per familiari a carico ( coniuge, figli e/o altri familiari ) spettano a condizione che il familiare abbia un reddito complessivo non superiore a 2840,51 euro.
mi aggancio a questa discussione a distanza di un anno per un chiarimento riguardante questo punto

* previo accordo tra i genitori spetta al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

il genitore che possiede il maggior reddito a prescindere dal reddito del coniuge (logicamente non a carico)? oppure solo nel caso in cui l'altro coniuge non sia capiente?

Grazie
elisa
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