Citazione:
Originalmente inviato da Cosimo
Quindi, se ho capito bene, in questo caso è il cedente a decidere se applicare o no l'aliquota IVA al 20%? Ma sulla base di quale norma? Qual' è la ratio? Il cedente è libero di non applicare l'aliquota? Non c'è un obbligo di fatturare con IVA? Questa cosa è, per me, un po' contorta... 
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Ed allora…
in linea generale, l’ operazioni di cui si discute (cessione di fabbricato industriale da un’impresa commerciale ad un’impresa di costruzione)
è esente da iva ex art. 10 n. 8-ter del Dpr 633/1972, così come inserito dall’art. 35, comma 8, lett. a) legge 248/2006.
In deroga al detto generale principio di esenzione, sono previsti,
alternativamente, i seguenti 4 casi
in cui la cessione risulta essere imponibile:
- a) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- b) cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%;
- c) cessioni nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- d) cessioni effettuate da cedenti che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione iva.
Pertanto, ove l’impresa cedente dichiari nell’atto di trasferimento di volere optare per l’imposizione ad iva l’operazione di trasferimento da esente diviene imponibile iva aliquota 20%.
Io credo che l’imponibilità per il cedente convenga atteso che la cessione in esenzione da iva determina:
a) l’indetraibilità dell’imposta pagata in relazione ai costi sostenuti dall’impresa per la costruzione, l’acquisto ed il recupero del fabbricato;
b) l’applicazione del pro-rata di detraibilità pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili ed esenti (art. 19, comma 5 e art. 19 bis commi 1 e 2 dpr 633/1972).
A me più che contorta sembra abbastanza chiara...
saluti