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Vecchio 26-06-2007, 23.30.33
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Salve,

l'argomento oggetto del quesito ha ricevuto risposta con la circolare n. 58/E del 18/06/2001 par. 2.3. Il Ministero in sede di question time, così rispose:

Ripartizione delle spese comuni tra professionisti

D. Quando piu' professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo
stesso studio, si pone il problema della ripartizione delle spese comuni
(energia elettrica, telefono ecc.). Generalmente accade che uno di essi e'
intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a
ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. Qual e' il
trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali
rimborsi spese? Tale rimborso va assoggettato all'Iva e considerato un
provento diverso ai fini IRPEF, come sostiene la dottrina prevalente, ovvero
non sconta ne' l'Iva ne' l'IRPEF, in quanto non rappresenta ne' una cessione
di beni ne' una prestazione di servizi e quindi e' da dedurre dalle spese
generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di
costi), come sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti
(Ladc) con la norma di comportamento n. 93?

R. Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni
dello studio utilizzato da piu' professionisti non costituiti in
associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato
attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali,
le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una
riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista
intestatario dell'utenza.

Dal testo della risposta si legge chiaramente che il Ministero non considera il riaddebito di spese comuni, compenso professionale quanto piuttosto rettifica al costo dell'utenza utilizzata in comune. Se così è fermo restando l'assoggettamento ad IVA in relazione alle spese riaddebitate, non essendo le stesse "compenso professionale " non dovrebbero essere assoggettate nè a ritenuta fiscale d'acconto nè a contributo integrativo.

Saluti a tutti e buon lavoro

Ultima modifica di Enrico Larocca : 26-06-2007 alle ore 23.33.36.
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