[quote=marco.M;8043]
Citazione:
Originalmente inviato da Speedy
Le tue conclusioni mi confortano, in quanto conformi al mio comportamento seguito fino ad oggi su tale questione.
Grazie e buon lavoro anche a te[/QUOTE
Concordo con il vostro pensiero per quanto riguarda il riaddebito delle spese con iva (se a monte ho pagato l'imposta) e senza ritenuta d'acconto (diminuzione di costo e non compenso professionale). Nutro, invece, ancora qualche dubbio sulla rivalsa del 4%. A rigor di logica, non essendo compenso professionale, non dovrebbe essere assogettato a contributo previdenziale; però i nostri grandi capi della cassa previdenziale hanno appositamente specificato che il contributo integrativo deve essere applicato anche sul riaddebito di spese.
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Salve,
forse una risposta anche alla questione del parere espresso dalla CNPADC c'è.
Dribblando per il momento la questione che la Cassa ha tutto l'interesse a far si che vi sia obbligo di contribuzione, in dispregio al contenuto reale del provento conseguito - riduzione del costo sostenuto per l'utenza comune - bisogna chiedersi se è sostenibile la tesi dell'imponibilità con altre argomentazioni.
In teoria le argomentazioni ci sono e sono fondate sul contenuto finale dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973, laddove si considerano comunque compensi i proventi relativi
a prestazioni di fare, non fare o permettere.
Ma l'avvio di un ragionamento simile deve postulare che fiscalmente il provento da riaddebito sia considerato compenso, perchè se così non è - e il M.F. dice che non è compenso - tutta la specificazione fatta nell'art. 25 del 600, è assoltamente irrilevante.
Aggiungo che nello svolgimento dell'attività professionale può capitale di addebitare ai clienti anche quote di spese comuni dello studio: fitto locali ad uso archivio, consumi di cancelleria, ecc. che certamente non si qualificano come onorari, ma che tuttavia manengono quel carattere di provento accessorio al compenso.
In comune con la questione del quesito hanno solo il meccanismo di recupero -il riaddebito - ma diversa appare la motivazione.
Certo i caratteri distintivi sembrano alquanto imprecisi, ma dalla nostra parte abbiamo l'interpretazione ministeriale che dice che quelli non sono compensi (n.d.a. nè proventi ad essi assimilabili). Per cui l'assoggettamento a contributo integrativo non appare del tutto convicente.
Saluti