esenzione Iva art. 10 comma 27-quinquies DPR 633/72
Il quesito che vi sottopongo è il seguente.
Come sapete, l'art. 10 comma 27-quinquies del D.P.R. n°633/72 prevede che "Sono esenti dall'imposta [...] le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2"
Il fatto è il seguente. Una società ha acquistato nel 2000 un autovettura e si è detratta l'Iva (pur non potendo farlo ai sensi del 19-bis1). Nel 2004 rivende quell'autovettura in esenzione (art. 10 c. 27-quinquies) perchè si rifà al tenore letterale della norma ("senza il diritto alla detrazione totale").
In pratica, si discute se la norma contempli il solo diritto negato in astratto oppure concretamente. Cioè, se comunque mi sono detratto l'Iva, ancorchè illegittamente, se rivendo posso farlo in esenzione poichè all'atto dell'acquisto non avevo il diritto di detrarmi l'Iva?
Non ho trovato nulla (sentenze, circolari, ecc.). Che ne pensate?
|