Citazione:
Originalmente inviato da fespil
Il caso è questo:
Soggetto IT vende ad un soggetto turco (questo sarà quello che riceverà la fattura).
La destinazione è però presso un soggetto italiano, che provvederà ad assemblare tali parti con altri beni e poi a vendere, spedire e fatturare il suo prodotto (che ha dentro pezzi miei, che io fatturerò al turco) al turco.
In definitiva io ho attualmente un DDT intestato al turco con destinazione Italia e devo fare la fattura al turco.
E' una fattura art. 8 (credo di si...)? Ma che "pezza giustificativa" ho per giustificare la cessione all'esportazione se concretamente il mio ddt (e la mia fattura) in dogana non ci passano, dato che poi fa tutto l'italiano?
Scusate per la spiegazione "farraginosa"...
Grazie a tutti.
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Poichè l'art.8 comma 1 del dpr 633 consente la fattispecie da te segnalata, ritengo che il soggetto IT debba conservare le seguenti pezze giustificative:
= copia della bolla doganale (da richiedere al terzo che materialmente esporterà il bene assemblato)
= documentazione comprovante che nel bene esportato erano compresi i pezzi forniti dal soggetto IT
Ciao