![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
Salve, vorrei un vostro parere sulla seguente questione:
Un’impresa commerciale vende un capannone industriale ad un’impresa costruttrice. Quindi si tratta, per la seconda, dell’acquisto di un bene strumentale. Ora... questa operazione si può configurare come esente da IVA? Oppure si dovrebbe applicare l’aliquota al 20%? Grazie per la vostra cortesia! Cosimo |
|
|||
|
La problematica a cui tu fai riferimento è stata abbonadantemente tratta sul sito:in questa pagina http://www.commercialistatelematico.com/DL2232006.html
trovi sicuramente quello che fa per te ! ciao Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
|
|
|||
|
E' un discorso un po' lungo. Ti consiglio di leggere anche gli altri articoli pubblicati nella stessa pagina, che parlano del nuovo regime Iva delle cessioni immobiliari.
ciao Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
In assenza di opzione l'operazione è da considerarsi effettuata in esenzione da iva. Ad ulteriore precisazione, l'opzione ha effetto per le sole cessioni contemplate nell'atto stesso. saluti Ultima modifica di sindoni : 22-06-2007 alle ore 21.20.47. |
|
|||
|
Citazione:
Ultima modifica di Cosimo : 22-06-2007 alle ore 20.25.36. |
|
|||
|
Citazione:
Normalmente il cedente assoggetterà ad IVA la cessione degli immobili strumentali in quanto, in caso contrario, dovrà rettificare l'iva a suo tempo pagata all'acquisto (o sui costi di costruzione, miglioria ecc. capitalizzati) rendendola indetraibile. Pur dovendolo dichiarare espressamente, l'impresa cedente ha pertanto tutto l'interesse ad optare per l'imponibilità IVA. In particolare la rettifica interessa gli immobili acquistati da meno di dieci anni, e va calcolata sull'iva a suo tempo detratta per tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. L'iva da corrispondere/rettificata diventa un incremento di costo/valore del cespite e o rimanenze se bene merce e quindi diminuisce la plusvalenza/utile, ai fini delle imposte dirette. Il calcolo dell'iva da rendere indetraibile varia e si complica se l'impresa applica già il pro rata di indetraibilità dell'iva. Infine ma non pare il caso prospettato dove si parla di beni immobili strumentali, quindi patrimoniali, e la cui vendita non genera ricavi ma componenti straordinari come plus-minusvalenze, la cessione di immobili-merce genera, essa stessa, ricavi esenti e quindi determina una variazione del pro rata IVA (a valere dal periodo di imposta della vendita)- rendendo, a cascata, a sua volta indetraibile l'iva sugli acquisti. Queste novità sono spiegate nella Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 4.8.2006. Ultima modifica di LucZan : 22-06-2007 alle ore 21.10.38. |
|
|||
|
Appunto perchè so che può risultare - e risulta - contorta, ti ho consigliato di leggere degli articoli pubblicati in quella pagina !
ciao Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
Ed allora… in linea generale, l’ operazioni di cui si discute (cessione di fabbricato industriale da un’impresa commerciale ad un’impresa di costruzione) è esente da iva ex art. 10 n. 8-ter del Dpr 633/1972, così come inserito dall’art. 35, comma 8, lett. a) legge 248/2006. In deroga al detto generale principio di esenzione, sono previsti, alternativamente, i seguenti 4 casi in cui la cessione risulta essere imponibile: - a) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori; - b) cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%; - c) cessioni nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa, arte o professione; - d) cessioni effettuate da cedenti che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione iva. Pertanto, ove l’impresa cedente dichiari nell’atto di trasferimento di volere optare per l’imposizione ad iva l’operazione di trasferimento da esente diviene imponibile iva aliquota 20%. Io credo che l’imponibilità per il cedente convenga atteso che la cessione in esenzione da iva determina: a) l’indetraibilità dell’imposta pagata in relazione ai costi sostenuti dall’impresa per la costruzione, l’acquisto ed il recupero del fabbricato; b) l’applicazione del pro-rata di detraibilità pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili ed esenti (art. 19, comma 5 e art. 19 bis commi 1 e 2 dpr 633/1972). A me più che contorta sembra abbastanza chiara... saluti Ultima modifica di sindoni : 22-06-2007 alle ore 21.39.27. |
|
|||
|
Il punto b) dell'art. 10 n. 8-ter (Dpr 633/1972) dice che sono imponibili le "cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata pari od inferiore al 25%".
Ma quando si ha "pro-rata pari od inferiore al 25%"?. Cosa significa esattamente? |